A poco più di un anno dall’ultima comunicazione sull’argomento, è opportuno fare il punto sugli effettivi adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai quali devono attenersi tutti gli studi medici. Ecco cosa dicono gli esperti sulla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. (a cura degli ingegneri Riccardo Porru e Rossana Frau - www.porrufrauingegneria.it).
Esiste una differenza fondamentale tra: 1) medici titolari di studi con dipendenti e/o collaboratori, o che svolgono il ruolo di tutor per tirocini formativi o attività di praticantato, quindi studi con lavoratori; 2) medici che svolgono il proprio lavoro in qualità di lavoratori autonomi senza mai nessun’altra figura operante all’interno dello Studio, quindi studi senza lavoratori.
Per ‘lavoratore’ la normativa intende una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Medici titolari di studi con dipendenti e/o collaboratori. Il medico assume la figura di ‘datore di lavoro’ e i suoi ‘dipendenti’ il ruolo di ‘lavoratori’ ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 81/08, noto anche come testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. In qualità di datore di lavoro, il medico, quindi, è chiamato a ottemperare agli adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questi adempimenti sono: a) nomina del Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione): persona in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali a cui spetta il compito di coordinare il sistema di attività di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro. Il datore di lavoro può svolgere direttamente tale incarico (dopo aver frequentato un corso di formazione specifico di 48 ore e i successivi aggiornamenti quinquennali), oppure può affidare l’incarico a un Rspp esterno; b) valutazione dei Rischi e redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi), documento nel quale è effettuata l’individuazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori dello studio (con riferimento a: attrezzature di lavoro, sostanze e preparati chimici impiegati, sistemazione dei luoghi di lavoro, stress lavoro correlato, rischio incendio, rischio biologico, lavoratrici in stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza, etc.). c) formazione obbligatoria per i lavoratori: i “lavoratori” devono frequentare un corso di formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Nell’ambito sanitario il corso è costituito da due parti: formazione generale (4 ore); formazione specifica (12 ore); d) nomina e formazione obbligatoria degli addetti antincendio e primo soccorso: nel luogo di lavoro devono essere sempre presenti gli addetti alla gestione delle emergenze, ovvero gli addetti al primo soccorso (tale figura può essere anche ricoperta dal medico) e gli addetti alla prevenzione incendi. Tali addetti devono essere nominati ufficialmente e devono aver svolto uno specifico corso di formazione con aggiornamento obbligatorio ogni tre anni; e) nomina del Rls (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): persona eletta o designata dai lavoratori quale loro rappresentate in materia di sicurezza, che ha diritto a una specifica formazione di durata minima pari a 32 ore; f) sorveglianza sanitaria: la nomina del medico competente e l’attività conseguente di sorveglianza sanitaria è legata alla presenza di particolari rischi normati (rischio biologico, ai sensi del titolo X e X-bis del D.lgs. 81/08, utilizzo dei videoterminali per più di 20 ore settimanali, etc.) e all’esito della valutazione dei rischi; g) conformità dei luoghi di lavoro: i locali di lavoro devono essere conformi alle leggi vigenti (comprese quelle in materia di antincendio); gli impianti e le apparecchiature devono possedere le rispettive dichiarazioni di conformità; l’impianto di messa a terra deve essere sottoposto alle verifiche periodiche da parte di enti o società abilitate; nel luogo di lavoro devono essere presenti presidi antincendio e di primo soccorso commisurati alle dimensioni dei locali e al numero di persone presenti. Il mancato adempimento alle norme in materia di sicurezza comporta - quasi sempre - sanzioni di tipo penale. In particolare, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi e/o la mancata nomina dell’Rspp, è punito, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.lgs. 81/08 e s.m.i., con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Peraltro, non si capisce a carico di chi debbano essere gli adempimenti ai punti c-d-e-f nel caso in cui i lavoratori siano dei tirocinanti inviati dalla Asl o dall’Università.
(A cura del Dott. Roberto Bayre – consigliere Ordine dei medici Cagliari)
Fonte www.omeca.it